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Ordinanza — n. 8210/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raised a constitutional question outside statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the constitutional question raised was not permitted under the specific procedural rules for cassation. The appellant sought to challenge Article 69 of the Penal Code regarding the balance between generic mitigating circumstances and specific recidivism, arguing violations of constitutional rights. The court ruled that such arguments fall outside the narrow scope of admissible grounds for cassation appeals, leading to a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, cod. proc. pen.: The grounds for a cassation appeal are strictly limited to the appellant's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, and illegality of the penalty or security measure; constitutional questions regarding the balance of mitigating circumstances and recidivism are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility constitutional question recidivism mitigating circumstances procedural limits penal code esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
pen., Diallo Boubacar chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., in relazione agli artt.
Art. 3, Cost.
Art. 25, comma 2, Cost.
Art. 27, comma 3, Cost.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 1.86 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: DIALLO BOUBACAR nato il 25/02/1983 avverso la sentenza del 14/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., Diallo Boubacar chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 3, Cost., nella parte in cui preclude il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata specifica, è perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che certamente non ricorrono nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1.86 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.