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Ordinanza — n. 8208/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity regarding drug trafficking sentencing and statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8208/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing violations of non-punishment provisions, the balance between mitigating and aggravating circumstances, and the sentencing calculation. The court rejected these arguments as they amounted to a mere factual dispute and disagreement with the lower court's reasoning rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically identify the legal error or vitiating circumstance, but instead merely express disagreement with the factual assessment or reasoning of the lower court.

Parole chiave

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genericity of grounds inadmissibility of appeal drug trafficking sentencing mitigating circumstances cassation procedure traffico grave di stupefacenti abuso di sostanze caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
2.1 Con i primi due motivi censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 2.2.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Con sentenza del /2023 la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 7/04/2022 del Tribunale di Vicenza (resa in esito a abbreviato da giudizio direttissimo), che aveva condannato Usiagwu Bright alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 131-bis cod. pen
2.1 Con i primi due motivi censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 2.2.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USIAGWU BRIGHT nato il 18/09/1993 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO L9-193/ 1. Con sentenza del /2023 la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 7/04/2022 del Tribunale di Vicenza (resa in esito a abbreviato da giudizio direttissimo), che aveva condannato Usiagwu Bright alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione. 2.1 Con i primi due motivi censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 2.2. con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante; 2.3. Con il quarto ed il quinto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità. 3.1. Quanto all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata, a pagina 2-3 della motivazione, nel premettere le differenze strutturali tra l'attenuante di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/199 e l'istituto in parola, evidenzia come ostino al riconoscimento di quest'ultimo la pluralità delle sostanze e l'abitualità della condotta, circostanza, quest'ultima, che esclude in radice la possibilità di applicare la causa di non punibilità. 3.2. In riferimento al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, il giudice di secondo grado conferma il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice, ritenendo che la Difesa era venuta meno all'obbligo di allegare elementi a sostegno del "contesto di vita estremamente difficile" in cui viveva l'imputato e della scarsità di risorse economiche in capo allo stesso, mentre la confessione era già stata valutata dal primo giudice per la concessione delle circostanze atipiche. 3.3.

Analogamente, a pag. 3 della sentenza si motiva in modo adeguato in relazione alla dosimetria della pena, ritenendo che l'avvenuto sequestro di due droghe "pesanti" (eroina e cocaina) e di 480 euro evidenziassero come il ricorrente avesse, prima dell'arresto, venduto diverse dosi di stupefacente, circostanza che giustifica il trattamento sanzionatorio irrogato cc:in un lieve scostamento dal minimo edittale. 3.4. Con tale motivazione il ricorso non si confronta affatto, limitandosi ad una contestazione meramente fattuale e rivalutativa, ritenendo che la motivazione addotta dalla corte territoriale non fosse consona al caso concreto, così manifestando un mero «dissenso» rispetto alla motivazione offerta dal provvedimento impugnato.

4. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,