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Ordinanza — n. 8207/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8207/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8207/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PENNATA CRISTIAN nato a ROMA il 30/08/1993 FRESTA MARTINA nato a ROMA il 28/01/2001 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI; E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 17 maggio 2023 la Corte di Appello d Roma, in riforma della sentenza del 10/11/2022 del Tribunale di Roma (resa in esito a rito abbreviato), rideterminava la pena inflitta a Pennata Cristian e Fresta Martina, rispettivamente, in anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, e anni 2 di reclusione e euro 6.000,00 di multa, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 73, commi 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (il Capo L riqualificato in comma 5 dalla seconda sentenza).

Regesto Legislator

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articolo 52-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8207/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I due imputati, tramite il comune difensore, propongono ricorso congiunto per cassazione. 2.1. La Fresta lamenta vizio di motivazione, ritenendo che 1:rattandosi solo di "droga parlata", la Corte di appello non ha adeguatamente motivato, imponendosi al contrario l'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. 2.2. Il Pennata evidenzia a sua volta il vizio di motivazione, basandosi la sentenza di secondo grado sulla "generalizzazione" di episodi sforniti della necessaria gravità indiziaria. 2.3. Il Pennata lamenta altresì la violazione dell'articolo 52-bis cod. pen., ritenendo che la sentenza impugnata non motivi il diniego di concessione.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico internazionale di stupefacenti tossicodipendenza infrazione qualificata LStup confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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articolo 52-bis cod. pen
Il Pennata lamenta altresì la violazione dell'articolo 52-bis cod. pen., ritenendo che la sentenza impugnata non motivi il diniego di concessione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Ccrte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PENNATA CRISTIAN nato a ROMA il 30/08/1993 FRESTA MARTINA nato a ROMA il 28/01/2001 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 17 maggio 2023 la Corte di Appello d Roma, in riforma della sentenza del 10/11/2022 del Tribunale di Roma (resa in esito a rito abbreviato), rideterminava la pena inflitta a Pennata Cristian e Fresta Martina, rispettivamente, in anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, e anni 2 di reclusione e euro 6.000,00 di multa, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 73, commi 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (il Capo L riqualificato in comma 5 dalla seconda sentenza).

2. I due imputati, tramite il comune difensore, propongono ricorso congiunto per cassazione. 2.1. La Fresta lamenta vizio di motivazione, ritenendo che 1:rattandosi solo di "droga parlata", la Corte di appello non ha adeguatamente motivato, imponendosi al contrario l'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. 2.2. Il Pennata evidenzia a sua volta il vizio di motivazione, basandosi la sentenza di secondo grado sulla "generalizzazione" di episodi sforniti della necessaria gravità indiziaria. 2.3. Il Pennata lamenta altresì la violazione dell'articolo 52-bis cod. pen., ritenendo che la sentenza impugnata non motivi il diniego di concessione.

3. I ricorsi sono entrambi inammissibili per genericità.

4. Per quanto concerne le cessioni, la sentenza impugnata, a pagg. 8-9, motiva in ordine alla ritenuta responsabilità dei due ricorrenti, basando il relativo giudizio non solo sulle conversazioni telefoniche, di cui riporta il contenuto ed evidenzia l'impossibilità di una spiegazione alternativa all'acquisto/vendita di stupefacente, ma anche sui servizi di videoripresa. Evidenzia, inoltre, che il Pennata ha reso confessione in ordine a tutti i fatti contestati. Analogamente, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale evidenzia che le medesime non possano essere concesse in ragione della serialità della condotta e dei precedenti specifici dell'imputato.

In realtà, sotto l'ombrello del vizio di motivazione, i ricorrenti intendono sostenere una «lettura alternativa» degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla Corte distrettuale, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v. Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 Rv. 213798-01;

Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, Rv. 217052-01). Per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massimata) esula infatti «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)».

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Ccrte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il