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Ordinanza — n. 8206/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of critical analysis of sentencing facts regarding drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8206/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Cocozza inadmissible due to the failure to critically analyze the lower court's reasoning. Cocozza argued for a reduction in severity under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law, but the appellate court rejected this based on the high quantity of seized drugs. The Supreme Court upheld the dismissal, ruling that the appeal lacked the necessary critical engagement with the factual assessment of the crime's gravity.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if the complaint does not contain a critical analysis of the arguments supporting the contested judgment, which must evaluate all indicia of the specific factual scenario to determine the minor gravity of the offense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking quantity minor gravity assessment critical analysis requirement sentencing facts evaluation traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCOZZA FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 28/04/1981 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Cocozza Francesco — il quale deduce, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso l'ipotesi della "minore gravità" individuando, quale elemento ostativo di carattere assorbente, l'elevato quantitativo di stupefacente sequestrato, pari a 16 gr di marijuana, corrispondenti a 108 dosi medie, e a 14,7 gr. di hashish, corrispondenti a 124 dosi medie; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.