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Ordinanza — n. 8204/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as res judicata on base sentence exists; only recidiva issue was remanded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8204/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the finality of judgment (res judicata) had already been established regarding the base sentence. Although the appellant argued for a violation of law concerning the sanction, the lower court had already addressed the contested recidivism issue by disapplying it and applying maximum generic mitigating circumstances. The court ruled that since the base sentence was irrevocably determined, the appeal lacked merit and was therefore rejected.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: When a cassation appeal challenges the base sentence but the court has already formed res judicata on that specific measure, the appeal is inadmissible as the issue is no longer open for review.

Parole chiave

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res judicata base sentence inadmissible cassation appeal recidivism remand only manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility attenuazione della pena motivi di cassazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 1 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
15678/2022 (la quale aveva annullato, limitatamente alla statuizione concernente la recidiva, la sentenza della Corte di Appello di Bari del 29 settembre 2020), condannava Distaso Raffaele alla pena di anni 2 mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISTASO RAFFAELE nato a BARLETTA il 18/10/1997 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 16 febbraio 2023 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del 25 ottobre 2019 del GUP presso il Tribunale di Trani, resa in esito a giudizio abbreviato, decidendo sul rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15678/2022 (la quale aveva annullato, limitatamente alla statuizione concernente la recidiva, la sentenza della Corte di Appello di Bari del 29 settembre 2020), condannava Distaso Raffaele alla pena di anni 2 mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto sulla misura della pena base si era già formato il giudicato, avendo la Corte di Cassazione disposto il rinvio limitatamente all'applicabilità della recidiva. Contrariamente ai rilievi del ricorrente, la sentenza impugnata, dopo aver disapplicato la contestata recidiva (statuizione non più revocai:a in dubbio), ha riconosciuto le attenuanti generiche nella loro massima estensione e la successiva riduzione per il rito, precisando che sull'entità della pena base era calata l'irrevocabilità.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere estensore