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Ordinanza — n. 8203/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and improper review of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8203/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Grieco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Grieco argued that the Court of Appeal erred in rejecting a ground not raised in the first instance and violated the law regarding criminal liability. The court rejected these claims because the first ground lacked favorable effects for the appellant and the second sought an impermissible re-evaluation of evidence already confirmed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks interest or attempts a re-evaluation of evidence outside the scope of the admissibility review, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of interest re-evaluation of evidence scope of admissibility procedural costs criminal liability flagrante delitto procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO MARCO nato a ROMA il 24/09/1978 avverso la sentenza del 03/08/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ,TEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso Grieco Marco - che deduce il vizio di motivazione per avere rigettato la Corte di appello il motivo, mai dedotto, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuante generiche, essendo, invece, state già applicate in primo grado — è inammissibile per evidente carenza di interesse, trattandosi di un enunciato privo di effetti favorevoli per il ricorrente; rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché diretto ad una rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, avendo, per contro, la Corte di merito confermato la valutazioni poste a fondamento del giudizio di condanna, sulla base di quanto direttamente osservato dagli operanti, che arrestarono l'imputato in flagranza di reato; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. :186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.