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Ordinanza — n. 8202/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding drug trafficking conviction, upholding appellate court's denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8202/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court lacked motivation regarding the crime and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued against the conviction based on the police officer's testimony about drug delivery and the immediate recovery of the drugs, while the defense failed to refute these clear facts. The court ruled that the appellate judge's decision to deny mitigation was based on a negative assessment of the appellant's personality and prior record, which constitutes a valid exercise of judicial discretion not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 73 DPR 309/90: The existence of relevant mitigating circumstances is a matter of factual judgment that the judge may exclude based on preponderant reasons of their own decision, provided the motivation is congruous and non-contradictory, rendering it immune from cassation review.

Parole chiave

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drug trafficking conviction generic mitigating circumstances judicial discretion negative personality assessment inadmissible appeal factual judgment review Cassation standards imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
In proposito può osservarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
Art. 73 DPR 309/90
art. 62-bis c.p
In proposito può osservarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 - n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADHOUB YOUNESS nato il 06/03/1992 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; • Con il ricorso si contesta il vizio di motivazione in ordine al delitto contestato ex art. 73 corniK del DPR 309/90 e in ordine al diniego delle attenuanti generiche, relativo alla sentenza della corte di appello di Roma del 15.2.2023 con cui è stata confermata la sentenza di condanna del tribunale di Tivoli del 23 luglio 2020 nei confronti di Madhoub Youness.

La sentenza della Corte di appello valorizza quanto riferito dall'operante di polizia giudiziaria circa l'avvenuta cessione di droga come contestata e circa il repentino recupero della stessa da parte dell'imputato a seguito della vista dell'operante medesimo. Così evidenziando una prova chiara di quanto contestato/ Confermata dai riscontri dichiarativi dell'acquirente La confutazione difensiva di tale ricostruzione è dunque destituita di fondamento e solo frutto della scelta di negare i fatti, pur evidenti nella loro dimostrazione. Quanto alle generiche, sono motivate oltre che sulla base di assenza di resipiscenza, anche in ragione dei precedenti penali e quindi in base ad un giudizio negativo della personalità del ricorrente che ben può di per !3é fondare il rigetto.

In proposito può osservarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così