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Ordinanza — n. 8201/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8201/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8201/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 28/01/1976 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso si contesta il vizio di motivazione relativo alla sentenza della Corte di appello di Roma del 9.3.2023 con cui in riforma della sentenza del tribunale di Viterbo del 21.5.2019 ed appellata da Ambrosio Massimiliano è stata esclusa la recidiva con riduzione della pena in relazione al reato ex art. 73 del DPR 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8201/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 del DPR 309/90.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti abuso di sostanze possesso illecito di stupefacenti tossicodipendenza guida recidiva in stato di ebbrezza consumo di canapa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 28/01/1976 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso si contesta il vizio di motivazione relativo alla sentenza della Corte di appello di Roma del 9.3.2023 con cui in riforma della sentenza del tribunale di Viterbo del 21.5.2019 ed appellata da Ambrosio Massimiliano è stata esclusa la recidiva con riduzione della pena in relazione al reato ex art. 73 del DPR 309/90.

La sentenza della Corte di appello valorizza la condotta complessiva del rinvenimento e tentativo di disfarsi - da parte dell'imputato - della droga, in uno con l'inverosimiglianza della tesi difensiva circa l'intenzione di farne uso personale dopo averla acquistata in altra e lontana città, a fronte della ben logica ricostruzione di un acquisto fuori Viterbo come tale finalizzatd allo spaccio in quest'ultima città. La motivazione appare coerente e la diversa ricostruzione non fa emergere un vizio, che deve essere manifesto, della motivazione, riducendosi ad una non consentita, in questa sede, rivalutazione del merito.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i