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Ordinanza — n. 8200/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8200/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8200/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARROUG SOHUALL nato il 29/04/2000 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Zarroug Sohuall - con cui si deduce, con un unico motivo, la violazione di legge con riguardo al difetto di notifica della fissazione di udienza al difensore nominato di fiducia -, è manifestamente infondato, atteso che, come risulta dal verbale di udienza del 30 gennaio 2023, nessuna notifica di fissaziane dell'udienza spettava all'avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8200/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARROUG SOHUALL nato il 29/04/2000 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Zarroug Sohuall - con cui si deduce, con un unico motivo, la violazione di legge con riguardo al difetto di notifica della fissazione di udienza al difensore nominato di fiducia -, è manifestamente infondato, atteso che, come risulta dal verbale di udienza del 30 gennaio 2023, nessuna notifica di fissaziane dell'udienza spettava all'avv.

Parole chiave

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notificazione viziata nomina del difensore omissione del difensore rinvio del dibattimento notificazione della decisione termine di comunicazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARROUG SOHUALL nato il 29/04/2000 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Zarroug Sohuall - con cui si deduce, con un unico motivo, la violazione di legge con riguardo al difetto di notifica della fissazione di udienza al difensore nominato di fiducia -, è manifestamente infondato, atteso che, come risulta dal verbale di udienza del 30 gennaio 2023, nessuna notifica di fissaziane dell'udienza spettava all'avv.

Anna Maria Verno, poiché la medesima era stata nominata difensore di fiducia dell'imputato con atto depositato in cancelleria il 27 gennaio 2023, quindi successivamente alla notifica al precedente difensore d'ufficio, avvenuta il 2 dicembre 2022, dovendosi, al proposito, ribadire il principio giusto il quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600); stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in Favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.