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Ordinanza — n. 8199/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8199/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8199/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI GIANMARCO nato a ROMA il 09/06/1998 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; /- Rilevato che il ricorso /4ancini Gianmarco - che, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta sussistenza della recidiva - è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, motivato in ordine sia al lieve scostamentc dal minimo edittale, in relazione alla non trascurabile gravità del fatto, pur riconducibile nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto commesso in una zona di spaccio notoriamente controllata da ambienti criminali, sia alla sussistenza della recidiva, posto che, in considerazione delle precedenti condanne per analoghi reati commessi il 28 febbraio 2020 e il 20 novembre 2021, nonché dei quattro procedimenti in corso per identiche violazioni realizzate nel 2021, il fatto per cui si procede, commesso il 6 dicembre 2022, è stato ritenuto espressione non di una ricaduta occasionale nel delitto, ma di una consapevole scelta criminale, evidentemente sintomatica di una maggiore capacità a delinquere; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in l'avore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8199/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione altri reati altri capi d'accusa pentito reati penali gravi responsabilità scemata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI GIANMARCO nato a ROMA il 09/06/1998 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; /- Rilevato che il ricorso /4ancini Gianmarco - che, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta sussistenza della recidiva - è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, motivato in ordine sia al lieve scostamentc dal minimo edittale, in relazione alla non trascurabile gravità del fatto, pur riconducibile nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto commesso in una zona di spaccio notoriamente controllata da ambienti criminali, sia alla sussistenza della recidiva, posto che, in considerazione delle precedenti condanne per analoghi reati commessi il 28 febbraio 2020 e il 20 novembre 2021, nonché dei quattro procedimenti in corso per identiche violazioni realizzate nel 2021, il fatto per cui si procede, commesso il 6 dicembre 2022, è stato ritenuto espressione non di una ricaduta occasionale nel delitto, ma di una consapevole scelta criminale, evidentemente sintomatica di una maggiore capacità a delinquere; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in l'avore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.