Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8198/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissible grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8198/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant challenged the first-instance judgment on grounds regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code and the omission of general circumstances. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory grounds, excluding the appellant's chosen arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general challenges to sentencing or omitted circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible grounds Art. 448 c.p.p. sentencing review Cassation procedure imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza del 18.8.2023 il tribunale di Bari ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73 DPR 309/90
ha condannato Pantaleo Lorenzo in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 2.
Art. 131-bis c.p.p.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo vizi di motivazione in ordine alla richiesta di applic:azione dell'art. 131 bis cod.
art. 444 cod. pen
Con sentenza del 18.8.2023 il tribunale di Bari ai sensi dell'art. 444 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo vizi di motivazione in ordine alla richiesta di applic:azione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., ccrne introdotto dalla legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTALEO LORENZO nato a BITONTO il 13/05/2003 avverso la sentenza del 18/08/2023 del TRIBUNALE di BARI Célato avviso alle parti5 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE. NOVIELLO;

1. Con sentenza del 18.8.2023 il tribunale di Bari ai sensi dell'art. 444 cod. pen. e ss. ha condannato Pantaleo Lorenzo in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo vizi di motivazione in ordine alla richiesta di applic:azione dell'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata applicazione delle circostanze generiche.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., ccrne introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, non è proponibile il ricorso presentato nei termini sopra indicati. Dunque, il ricorso è stato presentato per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e pertanto è inammissibile. Con condanna quindi del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il onsig