Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to cite specific legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Nefati Mohamed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected for being totally generic and abstract, while the second was dismissed because the lower court had already recognized mitigating circumstances despite the specific recidivism. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility under Italian procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are totally generic and abstract, failing to correlate with the specific reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEFATI MOHAMED nato il 01/02/1984 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Nefati Mohamed, che deduce il vizio di motivazione, è inammissibile perché totalmente generico, essendo articolato in proposizioni astratte, che non si correlano con la motivazione della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, riconosciuto dette attenuanti, pur in regime di equivalenza rispetto alla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, ciò che comunque ha consentito una drastica riduzione della pena inflitta; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2.000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in Favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.