Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and manifestly unfounded argument on minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the first ground as manifestly unfounded and the second for lack of specificity. The appellant argued for a 'minor offense' mitigation and generic mitigating circumstances, but the lower court correctly applied the law based on the quantity of seized drugs and the timing of the crime relative to prior supervision. The court ruled that the appeal merely repeated appellate arguments without critical engagement with the judgment's reasoning on recidivism and statutory indicators.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely repeating appellate grounds, and a minor offense mitigation requires minimal criminal harm where statutory indicators like drug quantity are negatively absorbing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA SALVATORE nato a MESSINA il 01/02/1968 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 03/07/2023 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma 4rtRa sentenza emessa il 09/03/2023 dal Tribunale di Messina, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, rideterminava la pena inflitta in anni 3 di reclusione ed euro 15.000 di multa.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al com305 dell'articolo 73 d.P.R. 309/1990. ft-00 2.1. Con il 42àdiftet motivo lamenta la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente censura la motivazione dei giudici del merito ritenendo che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla autonoma fattispecie di reato di cui al comma 5 dell'articolo 73 del d.P.R. 309/1990. La norma invocata dal ricorrente prevede una serie di «indicatori» da cui desumere la «lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «ve/») la qualità e quantità delle sostanze. Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez.
U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Tale principio è stato poi ribadito, dopo l'autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici, affermandosi (Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) che «la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato, per la sua valenza escludente, il dato quantitativo, ritenendo che la sostanza sequestrata (1,5 Kg., per complessive 5.117 dosi singole) fosse incompatibile con la lieve entità del fatto, con ciò facendo buon governo della giurisprudenza dianzi riportata.
4. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, limitandosi a riproporre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi in modo critico con la sentenza impugnata (circostanza che determina l'inammissibilità del ricorso, v. Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata), la quale, a pag. 2, evidenzia come la recidiva sia stata correttamente applicata in ragione dei numerosi precedenti in materia di stupefacenti, l'ultimo dei quali per fatti del 2018, con IDena eseguita nel 2020, e che le attenuanti generiche non potevano essere applicate, ostandovi il fatto di avere commesso il presente reato poco tempo dopo la cessazione della sorveglianza speciale di P.S., difettando elementi positivi per il loro riconoscimento.
5. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci