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Ordinanza — n. 8188/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for citing recidiva outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in evaluating recidiva, but the Court held that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds. Since the appeal relied on the evaluation of recidiva, which is not among the permitted grounds, the request was rejected and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 73, comma L, D.P.R. 309/1990: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification error, or illegality of the penalty, excluding errors in recidiva evaluation.

Parole chiave

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plea bargain appeal recidiva evaluation cassation inadmissibility statutory grounds procedural limitation recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 73, comma L, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., la pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 22.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma :L, del d.P.R.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIANDRO PIETRO nato a MANDURIA il 09/05/1.986 avverso la sentenza del 12/07/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; ìt udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;

1. Con sentenza del 12 luglio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a Coliandro Pietro, su richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 22.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma :L, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la intervenuta violazione di legge o altre norme giuridiche di cui tenere coni:o con riguardo alla riconosciuta recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, non è proponibile il ricorso presentato per l'erronea valutazione della recidiva. Dunque, il ricorso è stato presentato per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pe.n. e pertanto è inammissibili. Si aggiunge che trattasi di un ricorso costituito da un mero richiamo al contenuto di una sentenza di legittimità senza alcuna illustrazione di ricadute concrete rispetto al fatto specifico. Con condanna quindi del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 gpiCI onsigliere estensc3 iuseppe Nofri 119,, IA,