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Ordinanza — n. 8187/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic; court rejects non-punishment plea due to habitual conduct findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being entirely generic and failing to address the Tribunal's reasoning. The Tribunal had rejected the plea of non-punishability under Article 131-bis of the Criminal Code, citing the habitual nature of the defendant's conduct involving irregular employment. The Court upheld this decision, noting no lack of fault in the Tribunal's assessment of the repeated violations.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if it is entirely generic and does not confront the specific reasoning of the lower court regarding the habitual nature of the conduct.

Parole chiave

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non-punishment plea habitual conduct inadmissible appeal Article 131-bis procedural genericity attività lucrativa irregolare infrazione commessa nell'azienda lavoro non remunerato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 131- bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARABICCHI STEFANO nato a GENOVA il 02/1111966 avverso la sentenza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Scarabicchi, che deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è inammissibile in quanto del tutto generico, non confrontandosi con la motivazione del Tribunale, il quale ha escluso la non particolare tenuità del fatto ritenendo sussistente l'abitualità della condotta, desunta, in maniera non certo implausibile sul piano logico, dalla ripetuta contestazione della violazione dell'obbligo di sospensione dell'attività imprenditoriale nei giorni 19, 20 e 24 settembre 2019, con il perdurante impiego di due lavoratrici irregolari; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.