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Ordinanza — n. 8185/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise continuatio di reati at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the complainant failed to raise the issue of legal continuatio between two crimes during the second instance proceedings. The appellant argued for the application of this legal institution in the cassation stage, but the court found this argument was not devoluto with the appeal. Consequently, the court ruled that the failure to raise the issue earlier constituted a procedural defect precluding its examination at the highest level.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The principle of non-admissibility of new grounds in cassation bars the introduction of issues not raised in the appeal, rendering such complaints inadmissible unless an exception of non-culpability applies.

Parole chiave

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continuatio di reati inammissibilita ricorso principio di non devoluzione giudizio di cassazione violazione di legge spese processuali Cassa delle ammende reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO DOMENICO nato a PALERMO il 11/08/1995 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Bertolino Domenico„ il quale, con un unico motivo, deduce la violazione di legge con riguardo alla applicazione dell'istituto della continuazione tra i due reati in contestazione, è inammissibile in quanto tale doglianza non era stata devoluta con l'appello, sicché non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ostandovi il disposto il cui al'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.