Italian court dismisses appeal claiming penalty increase and lack of mitigating circumstances due to settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Cristaldi's appeal inadmissible, ordering him to pay 3,000 euros in fines. Cristaldi argued for a higher penalty and broader mitigating circumstances, but the court found his arguments barred by the prior settlement agreement. The ruling established that parties waive most legal grievances upon settling, except for illegal sentencing or consent issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Upon reaching a settlement agreement, parties waive the right to raise further grievances in subsequent appeals, except for illegal sentencing or defects in consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTALDI FRANCESCO nato a CATANIA il 28/07/1971 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAato VVISO IMMLE udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Cristaldi Francesco, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo all'aumento di pena per la continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.