Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper personal filing by the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds regarding the lack of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant claimed the sentence should have been mitigated, the court noted the arguments were generic and contradictory, ignoring the established facts about recent unauthorized works in a seismic zone. Furthermore, the appeal was rejected as inadmissible because it was personally filed by the accused, a procedural defect that renders the petition void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for the alleged violation of the law or if it is personally filed by the accused, thereby failing to meet the strict requirements for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURANO FRANCESCA nato a NAPOLI il 10/07/1948 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 27 aprile 2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Nola nei confronti di Maurano Francesca, che era stata condannata alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 6.300,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 comma 1 lettera b) del d.P.R. 380/2001 (capo a), 81 cod. pen. e 64, 71, 65 e 72 del d.P.R. citato (capo b) e 95 in relazione all'art. 93 comma 1 e 94 comma 1 dello stesso d.P.R. (capo c) con demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino dello stato dei luoghi, nonché la restituzione delle opere all'avente diritto.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata dedotta una carenza di motivazione quanto alla verifica da condurre a norma dell'art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile. Invero la ricorrente - con argomento del tutto generico e in parte contraddittorio, avendo invocato la violazione dell'art. 129 cit. ma al contempo rilevando che la pena avrebbe dovuto essere mitigata - ha contestato la motivazione della sentenza, senza, tuttavia, confrontarsi affatto con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale. Neppure una considerazione, dunque, è stata riservata alle pacifiche risultanze probatorie, da cui risulta che, a seguito di un controllo del 2019, gli agenti della Polizia Municipale e il tecnico comunale hanno accertato (e documentato fotograficamente) la recente realizzazione di lavori, ancora non ultimati all'atto del sopralluogo in quanto allo stato grezzo, in zona sismica (con conseguente permanenza della violazione), per i quali non era intervenuta alcuna prescrizione, trattandosi di lavori differenti rispetto a quelli accertati in precedente sopralluogo del 2011.
4. Inoltre, il Collegio evidenzia come il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputata, come risulta evidente dalla sottoscrizione dell'atto, ciò che ne determina l'inammissibilità (v. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere e