Ordinanza — n. 8174/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURADI HAIKAL nato il 26/11/1989 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di triugg-Mouradi Haikal - che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche! - è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito, per un verso, ravvisato, quale elemento ostativo, i precedenti penali di cui è gravato l'imputato, integranti i presupposti della ritenuta recidiva, e, per altro verso, escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili, peraltro nemmeno evidenziati dalla difesa; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in l'avore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8174/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURADI HAIKAL nato il 26/11/1989 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di triugg-Mouradi Haikal - che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche! - è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito, per un verso, ravvisato, quale elemento ostativo, i precedenti penali di cui è gravato l'imputato, integranti i presupposti della ritenuta recidiva, e, per altro verso, escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili, peraltro nemmeno evidenziati dalla difesa; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in l'avore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.