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Ordinanza — n. 8172/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8172/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8172/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUANI SALAH nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Alouani Salah - il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel l'are corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 8172/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel l'are corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove obbligo di articolare le censure riesame dell'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostanze soggette a restrizione revisione limitata

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
di hashish, il rinvenimento, nella disponibilità dell'imputato, di 2.640 euro in banconote da piccolo-medio taglio, di due telefoni cellulari, di un bilancino di precisione, di rotoli di cellophane; considerato che il secondo motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUANI SALAH nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Alouani Salah - il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel l'are corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha correttamente escluso la sussunzione del fatto nell'ipotesi della "minore gravità" valorizzando, in maniera non certo implausibile, gli elementi accertati nel caso in esame, ossia: il considerevole quantitativo di sostanza sequestrata, pari a 190 gr. di hashish, il rinvenimento, nella disponibilità dell'imputato, di 2.640 euro in banconote da piccolo-medio taglio, di due telefoni cellulari, di un bilancino di precisione, di rotoli di cellophane; considerato che il secondo motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., è parimenti inammissibile, in quanto la Corte di merito ha offerto una motivazione congrua e adeguata, evidenziando che, stante le pregresse condanne per analoghe condotte illecite in materia di stupefacenti, la nuova violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 appare chiaramente indicativa di una maggiore pericolosità dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023