Italian Court dismisses appeal on drug trafficking expulsion, ruling recidiva can extend both prescription terms without violating ne bis in idem.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claim that the lower court erred regarding prescription limits. The appellant argued that citing recidiva for both the minimum and maximum prescription periods violated the principle of ne bis in idem. The court rejected this, citing established precedent that such dual calculation is legally permissible and does not infringe fundamental rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2; Art. 161, comma 2 cod. pen.; The repeated recidiva circumstance may simultaneously extend both the minimum and maximum prescription periods without violating the principle of ne bis in idem or Article 4 of Protocol No. 7 of the ECHR.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRABAH ELARBI nato il 25/01/1976 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI; NNN, \ N s. 'N
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28/03/2023 la Corte d'appello di Firenze, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, in parziale riforma della sentenza del 19/04/2016 del Tribunale di Siena (impugnata anche dall'odierno ricorrente), che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 3/mesi 4 di reclusione ed euro 10.000 di multa in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, disponeva l'espulsione dell'Errabah dal territorio dello Stato.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in riferimento agli artt. 157, 161 c.p. e 649 c.p.p., non avendo il giudice di appello risposto correttamente alla doglianza contenuta nell'atto di appello relativa alla intervenuta prescrizione del reato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. A pagina 2 della sentenza impugnata, la Corte di appello riferisce della non intervenuta prescrizione del reato perché, «tenuto conto del doppio aumento conseguente alla recidiva (in relazione alla quale non è stato proposto appello), essendo tale aggravante pienamente sussistente per i plurimi precedenti specifici dell'imputato in materia di stupefacenti - avrà scadenza il 17 marzo 2025». Il Collegio evidenzia come l'isolata pronuncia (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518 - 01) citata dal ricorrente, secondo cui in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale, è stata ampiamente superata dalle successive e concordi pronunce della corte (ex plurimis, si vedano Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Gic:Ifrè, Rv. 266532 - 01;
Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowsky, Rv. 268224 - 01; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego, Rv. 268214 - 01; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267 - 01), secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del «ne bis in idem» sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione. Il ricorso è quindi manifestamente infondato, in quanto non si attiene ai principi stabiliti dalla giurisprudenza consolidata della Corte.
4. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente l'issata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in