Ordinanza — n. 8166/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDELE MATUKA LA NOVA JEAN PAUL nato il 25/03/1962 :ge avverso l'ordinanza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANObato avviso alle parti., udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso con cui Mondele Matuka La Nova Jean Paul, che contesta l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo del 23 marzo 2011, parzialmente riformata — in sede rinvio - dalla Corte di appello di Torino il 6 luglio 2018, è inammissibile in quanto proposto dal difensore privo di procura speciale, come necessario ex art. 633, comma 1, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8166/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDELE MATUKA LA NOVA JEAN PAUL nato il 25/03/1962 :ge avverso l'ordinanza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANObato avviso alle parti., udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso con cui Mondele Matuka La Nova Jean Paul, che contesta l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo del 23 marzo 2011, parzialmente riformata — in sede rinvio - dalla Corte di appello di Torino il 6 luglio 2018, è inammissibile in quanto proposto dal difensore privo di procura speciale, come necessario ex art. 633, comma 1, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.