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Ordinanza — n. 7945/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding sentence reduction for abolished offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7945/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly calculated the final sentence after the offense of insult was abolished. The appellant argued that the territorial court failed to subtract the full portion of the sentence attributed to the abolished crime, claiming a calculation error between fifteen and ten days. The court rejected this, ruling that the judges properly reduced the penalty by one-third for the abolished offense before applying the final sentence structure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the claim relies on a manifestly unfounded argument regarding the calculation of the final sentence after the abolition of a specific offense.

Parole chiave

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inadmissible appeal abolished offense sentence reduction manifestly unfounded Cassation procedure errore nella commisurazione della pena risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICHELI MASSIMO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 20/02/1966 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, decidendo a seguito di rinvio della Corte di cassazione - che rilevava l'intervenuta abrogazione del reato di ingiurie- , in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 31/03/2015, rideterminava la pena inflitta a Massimo Micheli per i residui reati in mesi 3 giorni 20 di reclusione; rideterminava anche il risarcimento del danno in favore della parte civile Cosimo Coribello, per il reato di cui all'art. 612 commi 1 e 2 cod. pen. in € 500. Avverso tale sentenza Micheli, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Avi-ebbe errato la Corte territoriale, nella rideterminazione della pena a seguito di rinvio dalla Cassazione, nel sottrarre alla pena finale la quota parte di pena che era stata imputata al reato di ingiuria, successivamente abrogato, in giorni 10 anziché in giorni 15. La parte civile ha depositato memoria con la quale chiede la conferma della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su un motivo manifestamente infondato: il calcolo operato dalla Corte territoriale appare infatti esatto, avendo i Giudici di merito, in sede di rinvio dalla Cassazione, correttamente sottratto la quota parte di pena (da imputarsi al reato di ingiuria, abrogato), concretamente inflitta e quindi già ridotta di un terzo.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.