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Ordinanza — n. 7943/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint on legal qualification in plea bargain case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano, rejecting the defendant's claim regarding the legal qualification of facts in a plea bargain sentence. Although the law allows appeals on legal qualification errors, the court found the complaint to be absolutely generic and lacking specific grounds for immediate obvious eccentricity. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: In plea bargain proceedings, a complaint regarding the legal qualification of facts is admissible only when the qualification is immediately and obviously eccentric or the result of a manifest error, otherwise the appeal is inadmissible for being generic.

Parole chiave

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legal qualification plea bargain generic cassation appeal inadmissible de plano manifest error standard immediate obvious eccentricity reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Invero, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Ne consegue l'inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n.
d. P.R. 309 del 1990, art. 73 commi 1, 4 e 5
Propone ricorso per cassazione l'imputato che si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto, in oparticolare della mancata sussunzione dei fatti di cui ai capi A) e C) ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.
legge 110 del 1975, art. 23
art. 448 cod. proc. pen
Invero, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018
103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al' contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROVILLA RUGGIERO nato a SAN SEVERO il 04/04/1976 avverso la sentenza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Teramo applicava a Ruggiero Carovilla, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni 3, mesi 11 e giorni 10 di reclusione e 14.000 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 d. P.R. 309 del 1990 (capo A); 23 legge 110 del 1975 (capo B); 73 comma 4 d. P.R. 309 del 1990 (capo C).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato che si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto, in oparticolare della mancata sussunzione dei fatti di cui ai capi A) e C) ai sensi dell'art. 73 comma 5 d. P.R. 309 del 1990.

3. L'impugnazione proposta è inammissibile. Invero, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 ed applicabile ratione temporis al caso in esame, la censura afferente all'erronea qualificazione giuridica del fatto è in astratto ammissibile, tuttavia si rileva che nella specie il Giudice ha dato atto della corretta qualificazione giuridica dei fatti di reato, mentre il ricorso sul punto risulta assolutamente generico. Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al' contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.

4. Ne consegue l'inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così