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Ordinanza — n. 7942/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit review and excessive penalty claims rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the defendant's challenge to the lower court's conviction and sentencing. The defendant argued that carrying a knife was justified by his status as a homeless person and that the penalty was excessive, but the court noted these arguments were already fully addressed and resolved during the prior appeal proceedings. The court rejected the request for a merit review, stating it was manifestly unfounded, and ordered the defendant to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge n. 110/1975; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already resolved by the court of appeal with adequate reasoning or if it requests a review of merits strictly reserved for lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility homeless person defense knife carrying justification excessive penalty claim alcohol abuse aggravating factor porto abusivo di armi arma personale guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZOITEI EMIL nato il 29/05/1984 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, che dichiarava la penale responsabilità di Emil Azoitei in ordine ai reati di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, e 186 c. 2 lett.

c) cod. strada. Avverso tale sentenza Azoitei propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge quanto alla ritenuta"sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 dovendosi ritenere il porto di coltello giustificato dalla qualità di soggetto senza fissa dimora, con conseguente necessità di recare sempre con sé le poche cose in suo possesso, e vizio di motivazione con riguardo all'eccessività della pena irrogata. Il ricorso è inammissibile. Invero, il primo motivo è meramente reiterativo di analoga doglianza avanzata in sede di gravame e risolta con motivazione congrua dal Giudice di merito che da un lato ha condivisibilmente osservato come le condizioni di vita dell'imputato non potessero costituire giustificato motivo per il porto del coltello; dall'altro ha evidenziato come detto coltello si trovasse a lama aperta, sul sedile del passeggero — e quindi non riposto tra gli effetti personali-, mentre l'Azotei, privo di patente, guidava in stato di ebbrezza alcolica.

Manifestamente infondato e tendentr a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'eccessività della pena inflitta; i Giudici di merito hanno rilevato, quanto al capo 1, che la pena si assestava in prossimità del minimo edittale, e quanto al capo 2, che la pena inflitta dal primo Giudice meritasse conferma a fronte dell'elevatissimo grado di alterazione da abuso da alcol, e considerati i precedenti specifici gravanti sull'imputato. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre