Cassation appeal dismissed for lack of interest when prisoner already released due to sentence expiation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Angelo Moi, challenged a lower court's denial of early release while he was already incarcerated. The court ruled that no standing exists to appeal such a denial once the prisoner has been released due to the completion of the sentence term.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, comma 4, cod. proc. pen.; The right to appeal a denial of early release does not exist when the condemned person has already been released due to the expiation of the sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOI ANGELO nato a SAN GAVINO MONREALE il 29/01/1950 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIR:ETTO Rilevato che Angelo Moi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena. (In motivazione, la Corte ha osservato che è inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso)- Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 — 01.
Rilevato, dunque, che alle richiamate coordinate ermeneutiche si è correttamente attenuta l'ordinanza impugnata, mentre la critica difensiva si è risolta in prospettazioni aspecifiche, non supportate con elementi giuridicamente argomentati e non sorrette da argomenti logicamente persuasivi; Ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il con igliere