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Ordinanza — n. 7937/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison regime extension due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7937/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the late production of DNA evidence and vague reasoning regarding his dangerousness violated the law. The court rejected these claims because the appeal only contested the facts without proving a specific legal violation or demonstrating that the lower court's reasoning was logically incoherent.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. Pen.; The appeal to the Court of Cassation against a surveillance court order is limited to violations of law, excluding re-evaluation of facts, and requires the lower court's reasoning to be demonstrably lacking in coherence, completeness, and logic.

Parole chiave

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prison regime extension surveillance court appeal violation of law late evidence production dangerousness assessment inadmissible appeal cassation review limits revoca della liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen.
Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dall'art.
Art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. Pen.
Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord.
Art. 2, Legge 23 dicembre 2002, n. 279
Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/10/1976 avverso l'ordinanza del 21/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da Giuseppe Gallo avverso il decreto ministeriale in data 06/06/2022 di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d'impugnazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato, che ha denunciato, con un primo motivo, violazione di legge in relazione alla tardiva produzione ( il 20/07/2022, un solo giorno prima dell'udienza) della nota DNA relativa a fatti avvenuti 4 mesi prima; con un secondo motivo violazione di legge per mancanza di specificità della motivazione in relazione all'attualità della pericolosità del Gallo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.

Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il primo motivo di ricorso è aspecifico dal momento che non viene prospettata la decisività dell'atto prodotto tardivamente; il secondo motivo si limita a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato e a provocare in realtà una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, la sussistenza dei. presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato, desunti: - dalle condanne per reati gravissimi che lo individuavano come uomo di vertice dell'associazione camorristica Gallo-Limelli-Vangone; - dal sequestro nella sula cella detentiva, il 21/11/2019, di vari telefoni e sim card; - dalle risultanze di colloqui in carcere avvenuti il 25/02/21 ed il 29/04/21 tra il condannato e i suoi familiari; - dalla persistente operatività del clan nel territorio di riferimento.

Il Tribunale a quo riteneva, quindi, il decreto impugnato non affetto da vizi di legittimità ed integrati i criteri di valutazione indicativi di persistente possibilità di collegamenti. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca