Cassation appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances were already granted and sentence was minimal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, ruling that generic mitigating circumstances had already been granted at the first instance. The appellant argued for additional mitigation and excessive sentencing, but the lower court had imposed the minimum statutory penalty. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 comma 2 d. Lgs. 159/2011; Art. 606 c.p.p.: When generic mitigating circumstances are already granted and the sentence is minimal, a cassation appeal challenging the lack of further mitigation or the excessiveness of the sanction is inadmissible for manifest unfoundedness.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGARO GIUSEPPE nato il 21/02/1985 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, di Giuseppe LUNGARO per il reato di cui all'art, 75 comma 2 d. L.gs. 159 del 2011. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo due motivi. Con il primo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche. Con il secondo si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: non solo le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse sin dal primo Giudice, e la pena è stata contenuta nel minimo edittale. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3