Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7935/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying alternative measures due to lack of critical revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7935/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Abbate's appeal against the Naples surveillance court's order inadmissible. The lower court denied alternative measures because Abbate, convicted of aiding prostitution and exploiting a pregnant foreign woman, refused critical self-reflection and psychological review. The supreme court rejected the appeal as unfounded and specific only, noting that factual re-evaluation is not permitted at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation declares appeals against surveillance court orders inadmissible when they merely request a factual re-evaluation of elements already assessed, without addressing legal violations or specific grounds for the denial of alternative measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
surveillance court order alternative measures denial critical revision requirement factual re-evaluation prohibition inadmissible appeal prostitution exploitation psychological review absence perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE VINCENZO nato a NAPOLI il 20/04/1979 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; • RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanza di affidamento in prova, semilibertà o detenzione domiciliare avanzate da Vincenzo Abbate. Avverso tale ordinanza Vincenzo Abbate ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale fondava il diniego delle misure alternative sulla gravità del reato (non avvedendosi dell'intervenuta assoluzione per uno dei reati contestati) e sulla mancanza di revisione critica, in contrasto con i principi ermeneutici sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato, aspecifico, oltre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli risulta aver correttamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, formulando un giudizio adeguato sulla personalità di Abbate, il quale, condannato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti di donna straniera e incinta, con condotte reiterate, è stato ritenuto soggetto pericoloso; non ha avviato alcun percorso di revisione critica, professandosi innocente del reato a lui ascritto; né risulta avere seguito alcun percorso psicologico mirato a far sviluppare una revisione critica del proprio vissuto criminale e dei suoi pregressi agiti violenti.

A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle, richiedendo una rivalutazione, in fatto, dei presupposti della concessione della misura alternativa, non consentita in questa sede. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così