Cassation court dismisses appeal for lack of standing due to procedural timing violations under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally after a legislative change took effect. The petitioner, Ignazio Filippazzo, challenged a supervision tribunal's refusal of alternative detention measures, arguing for annulment. The court ruled that personal filing post-legislative amendment violated specific procedural requirements, resulting in dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party after the entry into force of a novating law regarding procedural forms is inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPAZZO IGNAZIO nato a PORTO EMPEDOCLE il 10/06/1961 avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avy‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione carceraria avanzata da Ignazio Filippazzo.
2. Ricorre personalmente Ignazio Filippazzo, chiedendo l'annullamento del provvedimento.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis