Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7933/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giovanni Cavone inadmissible de plano. The defendant argued that the lower court incorrectly qualified his actions under Article 648 bis of the Penal Code rather than a less severe provision. The court rejected this claim because the legal qualification was not manifestly eccentric or erroneous, and the cited precedent involved different facts regarding money laundering.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal based on alleged erroneous legal qualification is inadmissible unless the qualification is manifestly eccentric or the result of a manifest error.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility legal qualification error manifest error standard patteggiamento procedure Article 648 bis penal code motivazione inadeguata delle censure costituzionali violazioni della legge sulle armi procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ne consegue l'inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n.
artt. 648 bis cod. pen
444 e 448 c.p.p., la pena di anni 3 di reclusione e 1.800 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 648 bis cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Invero, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, Errico
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018
103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVONE GIOVANNI nato a MODUGNO il 02/11/1975 avverso la sentenza del 10/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdato av>do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di bari applicava a Giovanni Cavone, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni 3 di reclusione e 1.800 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 648 bis cod. pen. (capo 1); 23 legge 110 del 1975 (capo 2); 648 cod. pen. (capo 3); 648 bis cod. pen. (capo 4).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato che si duole della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 bis cod pen, anziché in quello meno grave di cui agli artt. 56, 648 bis cod. pen.

3. L'impugnazione proposta è inammissibile. Invero, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 ed applicabile ratione temporis al caso in esame, la censura afferente all'erronea qualificazione giuridica del fatto è in astratto ammissibile, tuttavia si rileva che nella specie il Giudice ha dato atto della corretta qualificazione giuridica dei fatti di reato, mentre il ricorso sul punto risulta assolutamente generico e la sentenza richiamata in ricorso (Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, Errico, Rv. 247220 - 01) riguarda ipotesi affatto diversa da quella in esame (riciclaggio di denaro).

Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.

4. Ne consegue l'inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.