Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of specific factual re-evaluation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for a re-evaluation of factual grounds for probation. The Tribunal of Surveillance correctly assessed the applicant's personality based on serious criminal history and pending charges, noting a pattern of violence extending to the arrest date. The court ruled that contesting these non-logical arguments without requesting a specific factual re-evaluation is not permitted in this procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal against a probation denial is inadmissible if it merely contests the court's factual assessment without requesting a specific re-evaluation of the underlying elements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARO ANGELO nato a MESSINA il 22/09/1961 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di affidamento in prova o, in subordine di semilibertà, avanzata da Angelo Gennaro. Avverso tale ordinanza Angelo Gennaro ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: non è stato considerato l'esito dell'osservazione del condannato nella casa di reclusione di Noto, che ha evidenziato regolarità della condotta, di partecipazione al trattamento rieducativo e l'intrapreso processo di revisione critica.
Censura inoltre la valutazione parziale da parte del Tribunale di sorveglianza, che non ha tenuto conto della circostanza che il detenuto sta seguendo in istituto un corso per il trattamento degli autori di violenza di genere e atti persecutori. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato, aspecifico, ortre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. Il Tribunale di sorveglianza di Catania risulta aver correttamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, formulando un giudizio adeguato sulla personalità del Gennaro; si evidenziano in particolare i gravi precedenti penali, e la pendenza di altro procedimento per lesioni personali e minaccia commesso il 04/07/2020, data prossima all'arresto (del 29/09/2020).
Il Tribunale ha quindi evidenziato come la natura dei reati commessi in un ampio arco temporale e fino a data prossima all'arresto, fosse sintomatica di una personalità incline alla violenza ed alla sopraffazione, concludendo per la prosecuzione del trattamento intramurario e la sperimentazione graduale dell'affidabilità del condannato all'esterno attraverso la preventiva fruizioni di permessi premio. A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati, richiedendo una rivalutazione, in fatto, dei presupposti della concessione della misura alternativa, non consentita in questa sede.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos