Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to exhaust administrative remedies regarding surveillance violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Renaldo Machwirth inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Machwirth argued that the lower court erred in factually assessing evidence showing officers rang the neighbor's doorbell instead of his own, and that generic mitigating circumstances were improperly denied. The court ruled that these factual circumstances had already been evaluated by the appellate judges and could not be re-examined in the jurisdictional review, while the denial of mitigating factors fell within the discretionary power of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when it challenges factual evaluations already made by the court of appeal or requests a re-evaluation of elements previously assessed by the judge of the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACHWIRTH RENALDO nato il 12/03/1965 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, che dichiarava Renaldo Machwirth colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo presente nel proprio domicilio alle ore 2,20 del 10/01/2016, e lo condannava alla pena di anni uno di reclusione.
2. Avverso tale sentenza Machwirth propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo mancata ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, emergendo dall'istruttoria l'errore in cui erano incorsi gli operanti, che, la notte del controllo, avevano suonato al citofono dell'abitazione del vicino dell'imputato, e non nell'abitazione di quest'ultimo, dotata di campanello; con un secondo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche 3. Il ricorso è inammissibile.
I Giudici di appello hanno scritto che dall'esame dell'annotazione di PG emergeva che alle ore 2,20 del 10/01/2016, nel corso di un normale controllo presso l'abitazione del Machwirth, dopo avere ripetutamente bussato e atteso per 10 minuti, gli operanti ne constatavano l'assenza. Il teste Brunetti, sentito in udienza, specificava di essere certo di avere suonato all'abitazione dell'imputato, in quanto soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale e ripetutamente controllato da lui personalmente. Il ricorso oppone circostanze di fatto già valutate e disattese dalla sentenza impugnata, che non possono essere diversamente considerate nel giudizio di legittimità.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.