Criminal appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under Art. 613 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant filed it personally after the new procedural rules took effect. The appellant argued for the annulment of a non-enforceability declaration, but the court found he lacked standing under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party after the entry into force of a novation regarding standing is inadmissible for lack of qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE GIUSEPPE nato a TORINO il 08/01/1971 avverso l'ordinanza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avygo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, ha respinto l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 13/02/2019 irr. Il 04/05/2021 avanzata da Giuseppe Arnone.
2. Ricorre personalmente Giuseppe Arnone, chiedendo l'annullamento del provvedimento.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 10:3 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci