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Ordinanza — n. 7928/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints not suitable for legitimacy review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7928/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gioacchino Moscariello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Supervision Tribunal's rejection of his request for early release, citing specific periods of exclusion and prior convictions. The Court ruled these arguments constituted mere factual complaints rather than legal errors, as the lower court had already adequately addressed them with logical and non-contradictory reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual complaints or mere expressions of dissatisfaction regarding facts already fully examined and decided by the lower court are inadmissible in proceedings for legitimacy.

Parole chiave

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procedural inadmissibility mere factual complaints legitimacy proceedings early release supervision tribunal esenzione dalla pena prescrizione della pena riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Gioacchino Moscariello, relative alla violazione dell'art. 54 I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 73 d.p.r. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCARIELLO GIOACCHINO nato a NOCERA INFERIORE il 03/03/1985 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Gioacchino Moscariello, relative alla violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Avellino — in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 08/09/2019 al 23/07/2021 e dal 23/03/2022 al 23/09/2022 - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà.

In essa si evidenzia che Moscariello, nel semestre dal 23/03/2022 al 23/09/2022 è stato sanzionato dal consiglio di disciplina con 7 giorni di esclusione dall'attività in comune, e che relativamente ai semestri dal 08/09/2019 al 23/07/2021, è stato condannato in primo e secondo grado per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 commesso il 04/10/2019, ed è sottoposto a misura cautelare per analoghi reati commessi tra il settembre 2020 e maggio 2021; condotte che sono state ritenute rivelatrici della mancata adesione — ad opera del condannato - all'opera di rieducazione e d risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci