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Ordinanza — n. 7926/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded generic charges regarding subjective intent in a theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Claudio Visconti inadmissible with all legal consequences. Visconti argued that the appellate court failed to consider his justification for traveling to Naples to see his daughter's psychologist, claiming this impacted the subjective element of the crime. The court rejected this as a manifestly unfounded and generic charge, ruling that the alleged justification does not alter the configuration of the crime's subjective element.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal based on manifestly unfounded, generic, or inadmissible charges must be declared inadmissible, and the appellant is condemned to pay court costs and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded charges generic legal arguments subjective element of crime theft conviction appeal court costs and fine procedural dismissal spese di missione, di trasporto e di alloggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011
Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli confermava la pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 09/12/2020, con la quale Claudio Visconti era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
Art. 366 c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI CLAUDIO nato a NAPOLI il 02/03/1981 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli confermava la pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 09/12/2020, con la quale Claudio Visconti era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 avuto riguardo all'elemento soggettivo: si duole il ricorrente che i Giudici di appello non abbiano tenuto in debito conto la giustificazione addotta dal Visconti della sua presenza a Napoli (essendosi dovuto recare dalla psicologa che aveva in cura la figlia).

3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. La Corte d'appello ha condivisibilmente osservato che il dolo del reato è generico e che pertanto, quand'anche ritenuta credibile la versione dell'imputato, in ogni caso la giustificazione fornita dal Visconti sulla finalità dell'allontanamento dal luogo di residenza non incide sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato medesimo.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis