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Ordinanza — n. 7925/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded lack of reasoning allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7925/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Adriano Cannarozzo inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal failed to analyze facts and merely copied the first-instance judgment, alleging a lack of reasoning. The court rejected these claims as generic, specific, and manifestly unfounded, noting that the appellate judges had actually analyzed and refuted the appeal grounds regarding the subjective element and sentencing. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal based on generic and specific allegations of lack of reasoning is inadmissible if the appellate court has actually analyzed and refuted the appeal grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic lack of reasoning unfounded appeal grounds appellate court analysis court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAROZZO ADRIANO nato a MESSINA il 02/05/1975 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; • RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Messina confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Messina in data 07/07/2022, con la quale Adriano Cannarozzo era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione: si duole il ricorrente che la sentenza della Corte d'appello pur graficamente presente, non evidenzi l'iter argomentativo seguito dal Giudice per pervenire alla decisione adottata; i Giudici d'appello, anziché analizzare i fatti si sono limitati a riportare quanto già deciso dal primo Giudice, omettendo di valutare gli elementi offerti dalla difesa nei motivi d'appello.

3. Il ricorso, proposto sulla base di censure generiche ed aspecifiche, nonché manifestamente infondate, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

4. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente il Giudice d'appello ha analizzato i motivi di gravame posti alla sua attenzione e li ha confutati sia con riferimento al dedotto difetto di elemento soggettivo del reato contestato sia relativamente al trattamento ,sanzionatorio, con motivazione congrua con la quale il ricorrente non si confronta compiutamente.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così