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Ordinanza — n. 7923/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded and repetitive complaints regarding firearm custody diligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Willy Goggia inadmissible, ruling it manifestly unfounded and repetitive of grievances already resolved by the lower court. The appellant argued that the trial court failed to consider his diligence in storing firearms, citing the discovery of a gun in an unlocked cabinet and a pistol with live rounds in a nightstand. The court rejected these arguments because the facts were already evaluated and dismissed in the first-instance judgment, which is precluded from re-examination in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and repetitive of grievances already adequately resolved by the judges of the merits, as the appeal court cannot re-examine the substantive merits of the accusation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded repetitive complaints firearm custody diligence in storage cassation preclusion procedural costs violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOGGIA WILLY nato a BELLANO il 01/02/1970 avverso la sentenza del 24/05/2023 del TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Lecco dichiarava W'illy Goggia colpevole del reato di cui alli art. 20 bis I. n. 110 del 1975 e lo condannava alla pena di euro 450 di ammenda. Avverso tale sentenza il Goggia propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, denunciando, quale unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione e per non avere il Tribunale preso in considerazione le emergenze processuali attestanti la diligenza operata dall'imputato nella custodia delle armi. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di doglianze adeguatamente risolte dai Giudici di merito.

La sentenza impugnata, in particolare, ha fondato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato sulle circostanze del rinvenimento di un fucile in un armadietto non chiuso a chiave e di una pistola, nel cui tamburo erano inserite tre cartucce, all'interno di un comodino a lato del letto. Il ricorso oppone circostanze di fatto già valutate e disattese dalla sentenza impugnata, che non possono essere diversamente considerate nel giudizio di legittimità, nel quale è preclusa l'indagine sul merito dell'imputazione. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci