Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds were already rejected by lower court with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Girolamo Peraino inadmissible. The lower court had already rejected the arguments regarding the existence of a crime and the lack of exemption for minor offenses, citing Constitutional Court precedent. The Supreme Court affirmed that the appeal merely reproduced these previously dismissed criticisms without new substantive grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d. Igs. 159 del 2011; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of appeal with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERAINO GIROLAMO nato a TRAPANI il 04/06/1967 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; e. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Girolamo Peraino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello di Palermo, che, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 17 ottobre 2022, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 73 d.
Igs. 159 del 2011; quanto alla mancata applicazione della speciale esimente, va ricordato che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678); nella sentenza impugnata si evidenzia che l'imputato ha mostrato insensibilità verso il sistema di controlli e di vigilanza che discendevano dall'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione, muovendosi libero e incontrollato alla guida di un veicolo privo di titolo abilitativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso