Cassation court dismisses appeal for lack of standing due to personal filing after legislative change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally after a specific legislative amendment took effect. The petitioner challenged a detention order regarding a letter, but the law now requires representation by a defense attorney for such appeals. The court ruled that personal filing violates procedural requirements and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal must be filed by a defense attorney; personal filing by the detainee after the legislative change renders the appeal inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNATO ANTONIO SANTO nato a ROCCABERNARDA il 01/11/1967 avverso l'ordinanza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il reclamo avanzato ex art. 18 ter ord. Pen. Nell'interesse di Antonio Santo Bagnato avverso il provvedimento del 07/04/2023 con il quale il Presidente della Corte d'appello di Catanzaro ha disposto il trattenimento di una lettera inviata al detenuto Ricorre personalmente Antonio Santo Bagnato riservando i motivi a mezzo del difensore, che non risulta tuttavia averli presentati. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso