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Ordinanza — n. 7919/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against probation revocation for new crime, ruling facts and merit review inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alfred Gegici's appeal inadmissible regarding the revocation of his probation due to a new stabbing offense. The lower court justified the immediate retroactive revocation based on the gravity of the new crime indicating a total failure of the rehabilitative process. The Supreme Court held that the appeal merely complained about factual errors and attempted an impermissible review of the probation court's discretionary judgment.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 173 c.p.: The appeal against the revocation of probation measures is inadmissible if it constitutes mere complaints on facts or seeks an impermissible review of the probation court's discretionary assessment of the inmate's conduct.

Parole chiave

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probation revocation ex tunc effect new crime inadmissible appeal rehabilitation failure revoca di prestazioni sociali revoca della sospensione condizionale assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 173 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
Considerato che la revoca dell'affidamento in prova è rimessa all'insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (ex multis Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv.
Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari
343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEGICI ALFRED nato il 16/06/1987 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'ordinanza in epigrafe ha revocato, con effetti ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa ad Alfred Gegici, in ragione della condotta illecita di cui si è reso autore nel corso della sua esecuzione (in particolare, il 09/06/2023 Gegici si è reso responsabile, in correità con altro soggetto, di un'aggressione sfociata in un accoltellamento ai danni di tale Hasa Sokol). Considerato che la revoca dell'affidamento in prova è rimessa all'insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (ex multis Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).

Osservato che, con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento impugnato, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987 n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477). Rilevato che, in armonia con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, che la gravità della violazione fosse sintomatica del fallimento ab initio in termini di risocializzazione della misura.

Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Gegici non superi il vaglio di ammissibilità in quanto costituito da doglianze in punto di fatto e tese a proporre una non consentita valutazione del merito della revoca disposta nei termini sopra riportati. Considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così