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Ordinanza — n. 7917/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against revocation of probation due to new prior crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the probation measure was correctly revoked due to new prior crimes. The detainee argued the decision was illogical, yet the lower court had previously issued a positive prognosis two months before revoking the benefit. The Court affirmed that probation can be revoked when new factual elements regarding prior offenses emerge, rendering the original assessment insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 188 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Probationary measures may be revoked upon the emergence of new facts regarding prior offenses, provided the new elements justify a change in the risk assessment.

Parole chiave

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probation revocation new prior crimes risk assessment change inadmissible appeal Italian criminal procedure revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 188 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in Favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000 (tremila).
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I, n. 42579 del 17.9.2013, RV 256701
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HMAM ADEL EBRAHIM BEN DARIY nato il 19/06/1974 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; h

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Brescia dichiarava cessata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concessa a Hmam Adel Ebrahim Bendariy, confermando la sospensione della misura disposta dal Magistrato di sorveglianza.

2. Propone ricorso per cassazione il detenuto, lamentando la illogicità della motivazione, avendo il medesimo Tribunale, solo due mesi prima, Formulato una prognosi positiva sul futuro comportamento dell'imputato, concedendo 3. Il ricorso è inammissibile in quanti generico e manifestamente infondato. É principio affermato da questa Corte quello secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, ove la valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura (Sez.

I, n. 42579 del 17.9.2013, RV 256701). L'ordinanza impugnata - applicando correttamente il suddetto principio - ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati, la decisione di dichiarare cessata la misura: in particolare! il Tribunale osservava come il condannato fosse stato colpito, il 4.5.23, da OCC relativamente a plurimi episodi di furto aggravato, autoriciclaggio, ricettazione di diversi mezzi commessi nell'arco del 2021 e che i fatti di reato di cui al citato provvedimento restrittivo dimostrassero l'inserimento del condannato in un contesto delinquenziale di ampia portata.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in Favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2