Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Altieri inadmissible because he attempted to file it personally after the new procedural rules took effect. The lower court had rejected his claim regarding an advanced parole permit, but the appellant lacked the legal standing to challenge the decision under the updated code. Consequently, the Court ruled the appeal invalid and ordered Altieri to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party against a decision issued under new procedural rules is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 14/09/1984 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avvfio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo in materia di permesso premio avanzato da Salvatore ALTIERI.
2. Ricorre personalmente Salvatore ALTIERI, chiedendo l'annullamento del provvedimento.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensr dell'art. 610, comma . 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso