Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unitary criminal intent over five-year gap.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Borrata's appeal against the Judge of the Investigation's Order inadmissible. Borrata argued that the court failed to recognize a continuous criminal design across three judgments separated by over five years, claiming a unified intent within a mafia context. The court rejected this, citing established precedent that a temporal gap exceeding five years invalidates the presumption of unitary intent, rendering the lower court's decision logical and lawful.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; A temporal distance exceeding five years between criminal acts negates the presumption of a unitary criminal intent, justifying the rejection of a request to unify proceedings under the doctrine of continuation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRATA VINCENZO nato a CASAL DI PRINCIPE il 23/08/1969 avverso l'ordinanza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Vincenzo Borrata per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con tre sentenze (1. Tribunale Santa Maria C.V. del 16/10/2007;
2. Corte appello Napoli del 15/12/2015;
3. GIP Tribunale Napoli del 28/10/2016); considerato che in particolare il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione la sentenza sub 1 con le altre 2, già in precedenza unificate, in considerazione del lungo lasso temporale (oltre 5 anni) intercorso tra le condotte giudicate con la sentenza sub 1 (tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso commessa il 03/04/2007), con i fatti di cui alle sentenze sub 2 (plurime condotte estorsive consumate e tentate commesse tra ottobre 2012 e aprile 2013, e reato ex art. 416 bis cod. pen.) e sub 3 (due estorsioni aggravate dal metodo mafioso commesse nell'agosto 2013); letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento del fatto, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità delle violazioni commesse nello stesso contesto territoriale e maturate in virtù dell'adesione del Borrata al clan mafioso di appartenenza; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale di oltre cinque anni tra il primo e gli altri reati, non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C