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Ordinanza — n. 7910/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic factual complaints and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7910/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Michael Esposito's appeal against a criminal conviction inadmissible. The appellant argued for acquittal based on lack of crime, self-defense, and mitigating circumstances, but the court found these grounds generic and reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367, 368 c.p.p.; Appeals based on generic factual complaints or merit-based re-evaluation of discretionary judicial assessments are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic factual complaints merit-based arguments criminal appeal discretionary assessment porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi abuso di materiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MICHAEL nato a CETRARO il 28/09/1987 avverso la sentenza del 18/01/2023 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Paola dichiarava Michael Esposito colpevole del reato di cui all'art. 4 c. 2 e 3 legge n. 110 del 1975 e lo condannava alla pena di euro 1.000 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. 2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 3.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico e incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o di illogicità. Nella sentenza impugnata, al contrario, risulta dettagliatamente analizzato il profilo della sussistenza del contestato reato, sul presupposto che le giustificazioni in ordine al pacifico possesso del coltello da parte dell'imputato fossero non solo tardive ma anche inverosimili (pag. 4).

Trattasi, quindi, di censure che sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale. 3.2. Anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. La Corte territoriale ha invero evidenziato come difettasse nel caso di specie la particolare tenuità della condotta, tale da qualificare la vicenda in termini di minima e trascurabile offensività, in considerazione delle circostanze spazio-temporali del fatto. 3.3.

Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine pure il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitate congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de