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Ordinanza — n. 7908/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it relies on merits arguments rather than procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7908/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was based primarily on substantive arguments regarding the merits of the case. The appellant argued that the lower court violated the principle of favor libertatis by denying probation despite legal prerequisites, citing the lack of compensation as a non-essential factor. The court rejected this, noting that the suitability of probation measures is a matter of judicial discretion at the trial level, not subject to cassation review, and upheld the lower court's negative assessment of the defendant's personality and lack of reparative efforts.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on grounds of law or procedure; arguments concerning the merits of the case or the exercise of judicial discretion regarding alternative measures are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal judicial discretion probation favor libertatis principle substantive merits arguments Cassation procedure rules ripristino dello statuto di rifugiato attitudine all'integrazione indegnità del diritto d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULIMENI ALESSANDRO nato a RECANATI il 06/06/1972 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha concesso a Alessandro Fulimeni la detenzione domiciliare ed ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali con riferimento alla pena di anni uno di reclusione inflitta dal Tribunale di Macerata con sentenza in data 01/03/2022 per i reati di cui agli artt. 646 e 393 cod. proc. Pen.

2. Fulimeni propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, per lamentare contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione del principio del favor libertatis: il ricorrente, che si è sempre ritenuto estraneo ai reati per i quali è intervenuta condanna, è soggetto incensurato cui tuttavia non . sono stati concessi i benefici di legge; il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto l'istanza di affidamento in prova pur ricorrendone i presupposti di legge, e motivando sul mancato risarcimento che, per giurisprudenza della Corte di legittimità, non costituisce presupposto per la concessione della misura richiesta. Con memoria successivamente depositata la Difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè basato principalmente su motivi articolati sul piano del merito, non consentiti in questa sede. Va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l'affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato. Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'applicabilità dell'affidamento in prova al servizio sociale, con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla valutazione complessivamente negativa della personalità del condannato, desunta dai plurimi pregiudizi di F:ulimeni (fino al 2021, per circonvenzione di incapace e violazione degli obblighi famigliari, falso, truffa, violenza privata), la mancanza di attività risocializzante, l'omesso risarcimento del danno e l'assenza di disponibilità alla riparazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle