Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic arguments and lack of specific factual basis regarding statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gerda Ladurner inadmissible due to its generic and non-specific nature. The appellant argued for the applicability of Article 393-bis of the Penal Code and the non-procedibility of certain injuries without a formal complaint, but these claims were already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The court found the arguments legally correct yet factually ungrounded, noting that the aggravating circumstance of teleological connection to resistance was confirmed, rendering the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises generic and non-specific arguments that do not address the specific facts of the case, particularly when the lower courts have already correctly evaluated the legal issues and confirmed aggravating circumstances.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LADURNER GERDA (CUI 015GL6X) nato a MERANO il 23/12/1970 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gerda Ladurner avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in termini generici e all'evidenza aspecifici sul piano estrinseco, per un verso rivendica l'applicabilità alla specie dell'art. 393 bis cp - aspetto già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda pagina 5, capoversi terzo e quarto)-, e, per altro verso, adduce la non procedibilità delle lesioni di cui al capo b) in assenza di querela, di contro immediatamente smentita dalla conferma dqlla riscontrata sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico con la resistenza di cui al capo a); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.