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Ordinanza — n. 7903/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds and proper motivation of lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giovanni Di Palma inadmissible, rejecting his challenge to the Second Instance Court's judgment. The appellant argued for specific legal violations, but the court found the lower court's reasoning was logical and adequately addressed the defense's points. Consequently, the appeal was rejected because it lacked sufficient grounds to overturn the first-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it fails to demonstrate specific legal violations and the lower court's decision is based on sound reasoning and a proper examination of the defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal grounds proper court motivation second instance review procedural dismissal recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA GIOVANNI nato a NAPOLI il 31/05/1968 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 ' letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Di Palma avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta il riconoscimento della recidiva e il diniego delle generiche quando) di contro, la sentenza impugnata,oltre ad essere estranea a violazioni di legge, risulta altresì sorretta da una puntuale e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.