Italian Court dismisses appeal against conviction for private administrative document falsity as inadmissible and unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pista Anghel Marius inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for material falsity in a private administrative certificate, arguing against the court's reasoning and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the first ground was merely repetitive and the second lacked logical basis given the sophisticated nature of the forgery, while the third ground regarding sentence severity was procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantive; generic reiteration of lower court reasoning or challenges to sentencing discretion are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTA ANGHEL MARIUS nato il 30/01/1974 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Pista Anghel Marius ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di falsità materiale commessa dal privato in certificazione amministrativa; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifico e puramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con le cui argomentazioni la ricorrente non si confronta (pagg. 2 e 3) - ed è comunque manifestamente infondato, perché in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la grossolanità del falso può ritenersi ricorrere solo nel caso in cui la contraffazione sia percepibile ictu °culi, da persona di non particolare avvedutezza; considerato che il secondo motivo di ricorso, che si appunta sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in presenza (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, a riguardo della gravità del fatto, insita nelle sofisticate modalità di falsificazione) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il medesimo motivo di ricorso, che genericamente contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, anche a riguardo dell'assestamento sui minimi edittali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme