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Ordinanza — n. 7848/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaint lacking specific legal error or procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's conviction violated criminal law and reasoning regarding responsibility, but the court found these claims to be mere complaints without specific legal errors. The court determined that the appeal sought a re-evaluation of evidence outside the scope of appellate review, which is not permitted under Italian criminal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal must identify specific legal errors or procedural violations; mere complaints about the weight of evidence or lack of reasoning without pinpointing a legal defect are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaint appellate review criminal procedure specific legal error aggravamento della pena rapina qualificata gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSI LORIANO nato a CASTIGLIONE DELLA PESCAIA il 05/10/1955 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Rosi Loriano ricorre avverso la sentenza della Corte D'appello di Firenze, che, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e così condannando l'imputato alle pene di giustizia, ha riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto, che lo aveva assolto dal reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il difensore denunzia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto - accompagnate dall'elencazione di un coacervo di massime giurisprudenziali che non influiscono sulla ragionevolezza del costrutto probatorio, poggiato sulla valutazione di intrinseca attendibilità del teste Venturelli e delle ammissioni di responsabilità dell'imputato, che, del resto, è un ex dipendente dell'impresa e poteva essere logicamente al corrente della collocazione di beni appetibili nell'area di cantiere - è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso